A favore si erano già espressi il ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti– per quanto concerne il rilascio delle copie conformi della licenza
comunitaria – e l’Agenzia delle Dogane – per le domande di recupero accise
sul gasolio. Ora però, a ulteriore conferma, è arrivato anche il parere positivo
del ministero dell’Interno (circolare n. 300 del 30 aprile) che ha
ufficialmente sancito la legittimità della locazione senza conducente di un
veicolo in leasing finanziario.
In particolare, il ministero dell’Interno, dopo aver discusso con quello dei
Trasporti, ha concluso che l’impresa di autotrasporto locatrice del
mezzo, ottenuto tramite leasing, nonostante formalmente non sia intestataria
del veicolo, ne possiede la piena detenzione. Lo dimostra il fatto
che la ragione sociale dell’azienda di autotrasporto risulta in ogni
caso inserita nel libretto di circolazione, insieme alla scadenza del
leasing.
L’impresa locatrice del mezzo può esercitare quindi, a tutti gli effetti, i
poteri del proprietario del veicolo tra cui, come spiega l’art. 84 del
Codice della Strada, anche quello di poterlo affittare a un’altra impresa
italiana di autotrasporto merci per conto di terzi.
Per quanto riguarda le sanzioni, se l’impresa di autotrasporto di cose per
conto di terzi ha acquisito in leasing un veicolo e lo ha ceduto, a sua volta, in
locazione ad altra impresa di autotrasporto, non sarà applicabile alcuna
disposizione.
Le imprese e l’ABI hanno firmato l’accordo per il credito e possono sospendere o allungare i mutui e le operazioni di leasing è quanto è stato previsto dall’Accordo per il Credito 2015. Pertanto da oggi viene consentito di accrescere la capacità di investimento e di liquidità alle PMI anche attraverso la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate e lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione; la sospensiva si applica anche a tutte le Pmi che hanno ottenuto mutui agevolati o anche sostenuti da un contributo pubblico in conto capitale o interessi. E’ il caso per esempio di quelle che hanno beneficiato del contributo “Nuova Sabatini – Beni strumentali” per acquistare nuovi macchinari, impianti e attrezzature con un finanziamento bancario o in leasing, le quali possono usufruire della sospensione di 12 mesi se la durata del finanziamento non supera quella prevista dallo strumento, cioè 5 anni dalla stipula del contratto.
Tutte queste misure suddivise in 3 parti fanno parte di quest’intesa ampia sottoscritta da ABI e associazioni e chiamata Accordo per la ripresa:
1. “Imprese in ripresa” per la sospensione e all’allungamento dei finanziamenti;
2. “Imprese in sviluppo” per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
3. “Imprese e PA”, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.
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