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Più di un milione di euro saranno restituiti a chi ha subito sequestri dalla Guardia di Finanza ma che secondo la recente normativa approvata dal Governo non rientra nei nuovi parametri fissati. Con la recente riforma dei reati tributari, infatti, sono state alzate le soglie di punibilità e tutti coloro che in base alla normativa precedente avevano commesso reato penale, ora ne sono praticamente fuori e hanno diritto a rientrare in possesso di quanto era stato loro sequestrato. La normativa, dunque, restringe il campo d’azione della Procura per i reati di omesso versamento dell’Iva e dei contributi previdenziali e l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo modo chi resta sotto le nuove soglie, non commette più reato penale ma solo un illecito amministrativo. Nel Maceratese di recente la Procura aveva sottoscritto un protocollo con la Guardia di finanza e l’Agenzia delle entrate. L’accordo di collaborazione che risale allo scorso marzo, era stato voluto per rafforzare le attività di contrasto dei reati tributari attraverso un’accelerazione delle indagini sull’evasione di imposte e su proventi frutto di attività illecite, anche e soprattutto attraverso il meccanismo del sequestro per equivalente e della confisca dei beni. E proprio in virtù di questo accordo le Fiamme gialle avevano effettuato diversi sequestri preventivi finalizzati alla confisca per equivalente, ovvero sequestri di somme di denaro, beni o altre utilità di cui gli indagati per reati tributari avevano la disponibilità. Ora però, chi non rientra più nella soglia fissata dalla normativa dovrà rientrare in possesso di quanto sequestrato e in provincia dovrà essere restituita una somma non inferiore al milione di euro. D’ora in avanti per i reati penali che diventano illeciti amministrativi provvederà l’Ufficio delle imposte. La restituzione è dovuta anche al fatto che non è stata prevista alcuna norma transitoria che preveda che le somme rimangano sotto sequestro.

fonte corriereadriaico.it 

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La non punibilità per gli omessi versamenti  riguarderà sia coloro che non sono stati ancora scoperti (comprese evidentemente le omissioni consumate lo scorso 21 settembre 2015 per le ritenute 2014), sia quei contribuenti i quali, avendo già ricevuto l’avviso bonario, sono stati già segnalati all’Autorità giudiziaria, anche se il procedimento è già in corso. Analogamente, delle più alte soglie di punibilità previste per i reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione potranno beneficiare anche coloro i quali hanno commesso la violazione in questi anni (compresi quindi gli invii al 30 settembre scorso). Per tutte queste ipotesi, infatti, trova applicazione l’articolo 2 del Codice penale, secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. L’estinzione del debito Inoltre, se il contribuente avesse già estinto il debito (anche a rate ma concludendo il pagamento prima dell’apertura del dibattimento), ove la fase dibattimentale non sia stata ancora avviata la violazione non sarà più perseguibile. Gli stessi benefici verrebbero conseguiti anche se il processo sia in corso ma il pagamento sia avvenuto prima dell’apertura del dibattimento. Niente segnalazione Se le violazioni (passate) non sono state ancora denunciate e alla luce delle nuove norme non costituiscono più reato, coloro che dovessero accertarle devono attenersi da domani alle nuove regole, per cui se ad esempio viene contestata una dichiarazione infedele per somme evase superiori a 50mila euro ma inferiore a 150mila euro, non si dovrà procedere alla comunicazione della notizia di reato. Analogamente gli uffici dovranno astenersi dalla segnalazione al pubblico ministero degli avvisi bonari con i quali si rilevano omessi versamenti al di sotto dei nuovi importi. L’archiviazione Nel caso invece che la violazione sia stata già segnalata alla Procura della Repubblica, il pm dovrebbe richiedere l’archiviazione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. È opportuno in queste ipotesi valutare la presentazione di una memoria al fine di sollecitare l’archiviazione. Analoghi accorgimenti dovranno essere assunti nel caso in cui il contribuente: abbia integralmente assolto il debito tributario per gli omessi versamenti o per l’indebita compensazione; possa beneficiare in genere delle nuove previsioni. Si pensi al caso di una contestazione di infedele dichiarazione basata su costi ritenuti non deducibili ma esistenti. Dibattimento in corso Se invece il dibattimento è in corso sarà cura del difensore evidenziare che in base alle nuove norme il fatto contestato non è più previsto come reato. Analoghi accorgimenti andranno assunti anche se si è nelle fasi successive al processo di primo grado. Quindi se, ad esempio, il contribuente è stato già condannato ed è in corso il processo di appello, dovrà rilevare da subito la modifica normativa ancorché essa, con ogni probabilità, sarà rilevata direttamente dal giudice.

Fonte il sole24ore