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Quante volte sarà capitato che a causa di un’infrazione l’autista/conducente di mezzi pesanti si trova con  la sospensione della patente quindi a dover rimanere chiuso in casa, in quanto è impossibilitato a raggiungere il posto di lavoro e magari in azienda potrebbe svolgere un’altra mansione durante questo periodo.

Il Codice della Strada proprio nel caso delle patenti professionali (con CQC) prevede la possibilità di guidare, durante il periodo di sospensione della patente, per un periodo massimo di 3 ore al giorno, che corrisponderebbe al periodo necessario per raggiungere il posto di lavoro e per tornare a casa alla fine della giornata lavorativa, inoltre la stessa norma prevede il rilascio del permesso anche per assistere un familiare malato.

Il permesso va richiesto in base all’art. 218 del codice della strada Codice della Strada e  essere richiesto solo per alcune condizioni:

  • dalla violazione non deve essere derivato un incidente stradale;
  • la violazione non deve essere penalmente perseguibile (ad esempio guida in stato di ebbrezza per un valore superiore a 0,8 g/l, uso di sostanze stupefacenti, manomissione del cronotachigrafo, ecc…);
  • la richiesta di permesso di guida deve essere motivata e documentata;
  • il permesso può essere rilasciato una sola volta per gli stessi motivi;
  • il tragitto casa-lavoro non deve essere servito da mezzi pubblici e/o non si ha la possibilità di essere accompagnati.

La richiesta va inoltrata al Prefetto a carattere di urgenza e, comunque per  motivi di lavoro, deve avere a supporto una documentazione cospicua, cioè bisogna dimostrare che c’è mancanza di mezzi pubblici nel tragitto, una sola auto in famiglia che serve ad altri, etc., dalla certificazione del datore di lavoro che attesti il rapporto di dipendenza e gli orari di lavoro e dovranno essere indicate le due fasce orarie per le quali si richiede il permesso (una per l’andata e l’altra per il ritorno).

Una volta ottenuta l’autorizzazione dal Prefetto sarà quindi possibile guidare solo nelle fasce orarie indicate.

Questa possibilità allunga il periodo di sospensione della patente che viene incrementato di un numero di giorni pari al doppio delle ore per le quali è stata autorizzata la guida, con arrotondamento per eccesso.

Si tratta di uno strumento valido per l’azienda, che potrà continuare il rapporto di lavoro impiegando il dipendente, in un’attività diversa dalla guida, ma valido anche per l’autista, che sarà autonomo nel proprio tragitto casa-lavoro e potrà garantire la propria prestazione lavorativa, diversa dalla guida.

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Ultimamente sui social e sul web sono state pubblicate, NOTIZIE NON VERITIERE,  in particolar modo legate a future norme che modificheranno il Codice della Strada, se non addirittura già in vigore.

Riportiamo di seguito alcuni esempi:

  •  E’ vietato mangiare,bere,parlare al telefono,comunicare con il Baracchino. (RITIRO PATENTE PER 18 MESI)
  • E’ vietato far salire minorenni sui Camion-tir anche se sono figli,nipoti o altri familiari. (RITIRO PATENTE PER MESI 6)
  • E’ vietato fumare in cabina. (RITIRO PATENTE PER MESI 6)
  • E’ vietato introdurre alcolici all’interno della cabina anche se sono perfettamente chiusi e non utilizzati. (RITIRO PATENTE PER MESI 12)
  • Nel caso in cui il cunducente effettui un viaggio di durata superiore a 5 ore sarà obbligatorio il secondo conducente. (SANZIONE A CARICO DELL’AZIENDA DI TRASPORTO, DA UN MINIMO DI € 1.000,00 AD UN MASSIMO DI € 18.000,00)

Si fa notare che queste notizie si trovano, per la maggior parte, su link che rimandano a siti porno o di giochi online.

 

Per quanto riguarda la legge sul fumo, entrata in vigore lo scorso gennaio, vieta di fumare a bordo dei veicoli solo in presenza, a bordo degli stessi, di donne in gravidanza o di minori. Invece, per il divieto di mangiare e bere alla guida del veicolo risulta che tale comportamento sia vietato sull’Isola di Cipro. Per “far salire” minorenni a bordo del camion, nulla osta sicuramente all’interno di aree private dove comunque vigono le normative assicurative, invece nel caso di trasporto su strada pubblica vigono tutte le regole relative al trasporto di persone “esterne”/non dipendenti della ditta proprietaria del veicolo. Per il trasporto di alcolici anche se sigillati, il presunto ritiro della patente avrebbe una durata paradossalmente superiode a quella del ritiro per guida in stato di ebrezza (motivo per cui è ancor più evidente che la notizia è falsa!

Infine, non risulta assolutamente vero che nel caso in cui il conducente effettui un viaggio di durata superiore a 5 ore sarà obbligatorio il secondo conducente a bordo. La normativa vigente rimane sempre il Reg. CE 561/2006 ed il REG CE 165/2014.

Vogliamo informare tutti gli autisti e tutte le aziende di trasporto che le norme vengono discusse e redatte in sedi diverse dai social, dal web o dal baracchino.

fonte Goliaweb