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Dopo varie pressioni da parte degli Stati Membri alla UE sulle misure da adottare al settore dei trasporti durante questa emergenza COVID-19, sono state presentate alcune proposte che nei prossimi giorni potrebbero essere accettate.

Elenchiamo il testo della proposta/e che devono essere prese in considerazione visto che la pandemia ha colpito l’intera Unione Europea e non solo.

Proposta alla commissione Europea

  • Ragioni e obiettivi della proposta

L’obiettivo del presente progetto di regolamento è stabilire misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo e all’estensione del periodo di validità di determinati certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di determinati controlli periodici e formazione in risposta alle circostanze straordinarie causate dal Scoppio COVID-19 nell’area dei trasporti stradali, ferroviari e fluviali e della sicurezza marittima.

L’epidemia COVID-19 e la conseguente crisi della salute pubblica rappresentano una sfida senza precedenti per gli Stati membri e rappresentano un onere elevato per le autorità nazionali, i cittadini dell’UE e gli operatori economici, compreso in particolare il settore dei trasporti. La crisi COVID-19 ha creato circostanze straordinarie che incidono sulle normali attività delle autorità competenti negli Stati membri e sul lavoro delle imprese di trasporto per quanto riguarda le formalità amministrative da svolgere in diversi settori dei trasporti. Tali circostanze non potevano ragionevolmente essere state anticipate al momento dell’adozione di tale normativa dell’Unione.

A causa delle misure pubbliche che sono diventate necessarie in vista dell’epidemia di COVID-19, gli operatori dei trasporti e le altre persone interessate non sono in molti casi in grado di espletare le formalità o le procedure necessarie per conformarsi a determinate disposizioni del diritto dell’Unione relative al rinnovo, estensione o validità continua di certificati, licenze o autorizzazioni. Inoltre, e per gli stessi motivi, le autorità competenti degli Stati membri potrebbero non essere in grado di ottemperare agli obblighi stabiliti dal diritto dell’Unione e di garantire che le pertinenti richieste presentate dagli operatori dei trasporti siano trattate prima della scadenza dei termini applicabili.

Questo è il caso, ad esempio, delle patenti di guida, dei controlli tecnici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, delle licenze comunitarie e degli attestati di conducente per le disposizioni relative ai servizi di trasporto di merci su strada, ai certificati o alle autorizzazioni di sicurezza unica per ferrovia, ai certificati dei conduttori di navi o alle valutazioni di sicurezza dei porti, ecc. È molto probabile che tali certificati, licenze, autorizzazioni che, conformemente al diritto dell’Unione, scadessero tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, non potessero essere rinnovati a tempo debito.

Al fine di garantire il regolare funzionamento del mercato interno, un elevato livello di sicurezza dei trasporti, garantire la certezza del diritto ed evitare potenziali perturbazioni del mercato, è necessario adottare disposizioni temporanee che estendano la validità di tali certificati, licenze o autorizzazioni che scade tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 e garantisce che rimangano validi per un periodo di tempo ragionevole durante e dopo l’epidemia COVID-19.

Allo stesso modo, i termini per le formalità pertinenti dovrebbero essere prorogati e la validità di licenze, certificati e documenti simili dovrebbe essere mantenuta di conseguenza. Ove pertinente, dovrebbero essere consentiti e resi obbligatori mezzi alternativi intesi a consentire controlli adeguati. Questo è il caso ad esempio nel settore dei tachigrafi, nel caso in cui le carte del conducente scadano e l’emissione di una nuova carta non sia fattibile.

Inoltre, è possibile che, a causa delle misure adottate dallo Stato membro interessato, volte a prevenire o contenere la diffusione di COVID-19, il rinnovo dei certificati, delle licenze o delle autorizzazioni resti impraticabile oltre il termine indicato nell’una o nell’altra disposizione pertinente del presente regolamento. Se, su richiesta presentata dallo Stato membro interessato in tal caso, la Commissione ritiene che le circostanze lo giustifichino, la Commissione autorizza lo Stato membro interessato ad applicare una proroga del periodo o periodi. Tale proroga dovrebbe essere limitata al periodo durante il quale è probabile che permanga la difficoltà di rinnovare i certificati, le licenze o le autorizzazioni in tale Stato membro.

  • Coerenza con le disposizioni politiche esistenti nel settore

La legislazione interessata dal presente regolamento non contiene disposizioni esplicite che consentano di estendere la validità di certificati, autorizzazioni o licenze in situazioni come quelle create dalla crisi COVID-19. È pertanto necessario adottare disposizioni pertinenti al fine di tener conto degli effetti dell’attuale crisi e di garantire la certezza del diritto alle persone e agli operatori economici, nonché alle autorità degli Stati membri.

  • Coerenza con altre politiche dell’Unione

L’efficace funzionamento del mercato interno dei trasporti e dei servizi connessi dipende dalla fornitura continua di servizi di trasporto da parte degli operatori. Le conseguenze negative dell’attuale crisi potrebbero, a causa dell’impossibilità per le imprese di soddisfare i requisiti applicabili, compromettere lo svolgimento della loro attività. Potrebbe anche tradursi in una carenza di personale disponibile per tale attività, a causa della mancanza dei documenti validi necessari che consentano loro di esercitare la propria professione legalmente. Le disposizioni del regolamento proposto qui di seguito affrontano questa grande preoccupazione garantendo la certezza del diritto e consentendo l’esercizio delle professioni nel settore dei trasporti.

ALTRI ELEMENTI

  • Piani di attuazione e modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione

La misura non comprende alcun regime specifico di monitoraggio o comunicazione. Tuttavia, data la restante incertezza sugli ulteriori sviluppi relativi a COVID-19, e in particolare sulla possibile insorgenza di successive ondate di infezioni e sulla potenziale reintroduzione di blocchi, nonché sulla necessità di tener conto delle situazioni individuali nei diversi Stati membri, il La Commissione dovrebbe avere il potere, a seguito di una richiesta presentata da qualsiasi Stato membro, di autorizzare l’applicazione di periodi di tempo supplementari. Analogamente, a quanto previsto dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 561/20061, i termini della procedura sono semplici e consentono quindi una rapida adozione delle decisioni necessarie.

  • Direttiva 2003/59 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali per il trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e Direttiva 91/439 / CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914 / CEE del Consiglio2.

La direttiva 2003/59 / CE stabilisce i requisiti di qualificazione iniziale e di addestramento periodico per i conducenti professionisti di camion e autobus con l’obiettivo di garantire la sicurezza sulle strade europee. Scopo della direttiva è stabilire norme di competenza minima armonizzate in tutta l’Unione. La direttiva impone ai conducenti di seguire la formazione iniziale e quindi quella periodica ogni cinque anni. A causa dell’attuale epidemia di COVID-19, i conducenti soggetti all’obbligo di addestramento potrebbero non essere in grado di rispettarlo o potrebbero non essere in grado di rinnovare i documenti che dimostrano che l’obbligo di addestramento periodico è stato rispettato. È pertanto necessario estendere la validità dei certificati di qualificazione professionale (CQC), della marcatura del codice dell’Unione armonizzato “95” rilasciato sulla patente di guida o sulla carta di qualifica del conducente, sulla base di tali CQC o della carta di qualifica del conducente che, conformemente a tali disposizioni, scadrebbe tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020. La validità di questi documenti dovrebbe essere considerata prorogata per un periodo di sei mesi e dovrebbero rimanere validi di conseguenza al fine di garantire la continuità della strada trasporto.

  • Direttiva 2006/126 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla patente di guida (rifusione) 3.

La direttiva 2006/126 / CE prevede il riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sulla base di una patente di guida modello dell’Unione. Stabilisce una serie di requisiti minimi per tali patenti di guida al fine di migliorare la sicurezza stradale, facilitare la libera circolazione dei cittadini che si spostano all’interno dell’Unione e ridurre la possibilità di frode. La direttiva ha pertanto introdotto periodi di validità armonizzati per tutte le categorie di patenti di guida. A causa dell’attuale epidemia di COVID-19, i titolari di patente di guida potrebbero non essere in grado di rinnovare o cambiare la propria patente di guida. È pertanto necessario che le patenti di guida che, conformemente a tali disposizioni, scadessero altrimenti tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, siano considerate prorogate per un periodo di sei mesi al fine di garantire la continuità della mobilità su strada.

– Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel trasporto stradale, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada4.

Il rispetto delle norme sull’orario di guida, sull’orario di lavoro e sui periodi di riposo è essenziale per preservare i principi di sicurezza stradale e concorrenza leale nel mercato interno del trasporto stradale. I tachigrafi e le carte del conducente registrano le informazioni necessarie per valutare la conformità a tali norme. Ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 165/2014 (“regolamento sul tachigrafo”), i tachigrafi sono sottoposti a ispezione da parte di officine autorizzate ogni due anni al fine di valutare il corretto funzionamento, la calibrazione e le caratteristiche di sicurezza del dispositivo installato nel veicolo. Le carte del conducente sono personali e vengono emesse dalle autorità nazionali per un periodo di cinque anni. Quando una carta del conducente scade, deve essere rinnovata con una nuova carta, in conformità con l’articolo 28 del regolamento sul tachigrafo. Ai sensi dell’articolo 29 del regolamento sul tachigrafo in caso di danneggiamento della carta del conducente, malfunzionamento o smarrimento o furto, il conducente deve, entro sette giorni di calendario, chiedere la sua sostituzione alle autorità competenti dello Stato membro della sua residenza normale. Tali autorità forniscono una carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta dettagliata in tal senso. Gli Stati membri hanno informato la Commissione delle difficoltà nell’esecuzione delle ispezioni periodiche dei tachigrafi e nel rinnovo delle carte del conducente conformemente alle scadenze previste dalla legislazione dell’Unione. Queste difficoltà sono dovute alle attuali circostanze eccezionali legate allo scoppio di COVID-19. In tali circostanze, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad autorizzare, per un periodo di tempo limitato, la continua circolazione di veicoli dotati di tachigrafi la cui ispezione non è stata effettuata al momento opportuno.

Inoltre, per quanto riguarda le carte del conducente scadute, i conducenti che hanno richiesto una nuova carta ai sensi dell’articolo 28 del regolamento sul tachigrafo dovrebbero essere messi in condizione e obbligati a ricorrere a alternative praticabili per tenere un registro delle loro attività, fino al rilascio della carta le autorità hanno emesso una nuova carta per il conducente. La procedura prevista dall’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento sul tachigrafo per le carte del conducente danneggiate, malfunzionanti, smarrite o rubate dovrebbe applicarsi, mutatis mutandis, ai conducenti la cui carta è scaduta. Questo approccio garantirà il giusto equilibrio tra la necessaria continuità di trasporto e la necessità di non mettere a rischio la sicurezza stradale.

  • Direttiva 2014/45 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la direttiva 2009/40 / CE5.

La direttiva 2014/45 / UE definisce i requisiti minimi armonizzati per i controlli tecnici periodici. Questi includono in particolare la frequenza dei test e, di conseguenza, la validità dei certificati di controllo tecnico. A causa delle attuali circostanze eccezionali legate allo scoppio di COVID-19, queste attività possono essere rese impraticabili. È pertanto necessario che i controlli tecnici previsti tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 possano essere effettuati in un secondo momento, ma non oltre sei mesi dopo il termine originale e che i certificati in questione debbano rimanere validi di conseguenza.

  • Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce norme comuni relative alle condizioni da rispettare per esercitare la professione di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26 / CE del Consiglio6

Il regolamento (CE) n. 1071/2009 stabilisce norme comuni relative alle condizioni da rispettare per esercitare la professione di trasportatore su strada. Nelle circostanze attuali, è probabile che un numero maggiore di imprese di trasporto rischia di non soddisfare il criterio della stabilità finanziaria, dato il ridotto livello di attività e, di conseguenza, il fatturato, che può portare a una riduzione del loro livello di risorse proprie. Di conseguenza, gli operatori altrimenti strutturalmente vitali potrebbero rischiare di perdere la licenza di esercizio, il che implica la fine della loro attività di trasporto. A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, quando le imprese di trasporto non soddisfano più il requisito di capacità finanziaria, le autorità competenti possono fissare un limite di tempo non superiore a sei mesi per dimostrare che il requisito sarà nuovamente soddisfatto su base permanente. Tuttavia, data la corrente mancanza di attività e di entrate, questo periodo massimo sembra troppo breve e dovrebbe pertanto essere esteso a dodici mesi per le valutazioni effettuate e le decisioni prese dal 1o marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

  • Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo a norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada7.
  • Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo a norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di autobus, e che modifica il regolamento (CE) n. 561/20068.

Il trasporto internazionale di merci su strada e il trasporto internazionale di passeggeri in autobus sono soggetti al possesso di una licenza comunitaria da parte dei vettori professionisti che forniscono tali servizi, alle condizioni di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1072/2009 per il trasporto di merci e l’articolo 4 del regolamento n. 1073/2009 per il trasporto di passeggeri.

La licenza comunitaria attesta che gli operatori di trasporto sono stabiliti nell’Unione e soddisfano i requisiti necessari per fornire servizi di trasporto internazionale. Inoltre, nel caso del trasporto internazionale di merci, quando il conducente è cittadino di un paese terzo, tale conducente dovrebbe essere in possesso di un attestato di conducente conformemente alle disposizioni di cui al capo II del regolamento n. 1072/2009. Consente agli Stati membri di verificare efficacemente se i conducenti di paesi terzi sono legalmente assunti o a disposizione del vettore professionale responsabile di una determinata operazione di trasporto.

La prestazione di servizi regolari di autobus è soggetta ad autorizzazione conformemente alle disposizioni di cui al capo III del regolamento n. 1073/2009. Anche la procedura per il loro rinnovo è soggetta alla stessa procedura, mutatis mutandis. L’autorizzazione è soggetta a una serie di condizioni per garantire l’idoneità di un determinato vettore a fornire un servizio regolare specifico. La licenza comunitaria e l’autorizzazione per i servizi regolari sono interdipendenti nel senso che, per rilasciare quest’ultima, è necessario essere in possesso di una licenza comunitaria. Le licenze comunitarie, gli attestati di conducente e le autorizzazioni per servizi regolari di autobus sono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri su richiesta dei vettori per periodi fino a dieci anni (licenza comunitaria) e cinque anni (attestato di conducente e autorizzazione) che può essere rinnovato. Il loro rinnovo è soggetto alla verifica che le condizioni alle quali sono state emesse sono ancora soddisfatte. Gli Stati membri hanno informato la Commissione delle difficoltà a rinnovare tali licenze, attestati e autorizzazioni entro i termini previsti dalla legislazione dell’Unione o ad effettuare le verifiche necessarie prima di rinnovarle. Ciò è dovuto alle attuali circostanze eccezionali legate allo scoppio di COVID-19. D’altro canto, è essenziale garantire la continuità dei servizi di trasporto. È pertanto necessario prorogare la validità delle suddette licenze, attestati e autorizzazioni comunitari per un periodo di tempo limitato.

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