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Facciamo un piccolo passo indietro. A partire dal 2 marzo 2016 è entrato in vigore un regolamento UE (165/2014) il cui articolo 22 chiarisce che la rottura o la rimozione di un sigillo del tachigrafo digitale può essere effettuata esclusivamente da installatori o da officine autorizzati per interventi di riparazione, manutenzione o ricalibratura dello strumento oppure da funzionari di controllo formati e autorizzati.

Che documentazione bisogna avere a bordo?

A bordo del veicolo ci deve essere una giustificazione scritta dell’avvenuta rimozione dei sigilli in cui risulti la data e l’ora in cui si sono infranti i sigilli stessi. Aggiungiamo pure che: – i sigilli, una volta rimossi, vanno poi sostituiti da un installatore, da un’officina o dal costruttore del veicolo autorizzati – la risigillatura va fatta entro sette giorni dalla rimozione – prima della risigillatura bisogna effettuare un controllo e una calibrazione del tachigrafo. Adesso il Regolamento di esecuzione  del 23 marzo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione lo scorso 24 marzo, aggiunge un altro piccolo dettaglio, relativo alla ricordata giustificazione. Per la precisione prevede un modulo standard e prefissato. Attenzione: l’onere di compilare questo modulo non riguarda ovviamente il trasportatore, ma l’addetto dell’officina che ha rimosso o rotto il sigillo del tachigrafo allo scopo di effettuare modifiche o riparazioni. E’ questi quindi che deve compilare, timbrare e firmare il modulo. Anche se la versione originale di questo modulo, a pena di sanzione, deve trovarsi obbligatoriamente a bordo del veicolo, mentre in officina dovrà restare una copia timbrata.

fonte uominietrasporti