È una notizia che non è passata inosservata tra gli operatori del settore eppure, dopo tanti proclami fatti negli anni, finalmente il SISTRI cessa la propria esistenza liberando le imprese da oneri economici non indifferenti.
Con il Decreto Legge 290 del 14 Dicembre 2018, il Ministero dell’Ambiente ha decretato la chiusura definitiva del SISTRI a decorrere dal 1° Gennaio 2019.
Cosa accadrà quindi ad anno nuovo?
Tutti i soggetti interessati dalla gestione dei rifiuti dovranno procedere alla tracciabilità dei rifiuti prodotti, trasportati e gestiti attraverso le modalità classiche (formulario) che già conosciamo:
- Formulario di identificazione rifiuti in 4° copie per il trasporto
- Registro di carico e scarico rifiuti per i Produttori obbligati, trasportatori, intermediari ed impianti di recupero/smaltimento
- Presentazione del MUD entro i termini normativi classici
Quindi cosa cambia?
Assistiamo finalmente ad uno snellimento delle attività. Non avremo più la necessità di iscriverci al SISTRI e pagare il contributo di iscrizione, gli automezzi non saranno più obbligati a montare blackbox per il trasporto di rifiuti e non dovremo più attivare contratti di telefonia per le USIM da riporvi all’interno, non dovremo più pagare le officine per installare e disinstallare le blackbox ogni qual volta un veicolo viene sostituito ed infine non dovremo più preoccuparci di ricordarci dove sono custoditi i dispositivi USB SISTRI che tanto spesso sono stati smarriti in questi anni obbligando i produttori a versare ulteriori contributi ed a firmare denunce di smarrimento per poterne ottenere di nuovi.
Nel complesso potremmo affermare che pur facendo un salto indietro, nella realtà ne faremo uno in avanti.
E in futuro?
Nel prossimo futuro dobbiamo attenderci l’implementazione di un nuovo sistema di tracciabilità, speriamo più razionale e meno oneroso per le imprese e che sia in grado realmente di tracciare tutti i rifiuti speciali prodotti senza inutili eccezioni che di fatto complicano solo la vita.
Il nuovo sistema di tracciabilità auspichiamo sia applicabile in tutte le situazioni, progettato e realizzato da chi nel mondo dei rifiuti speciali ci lavora ogni giorno e che garantisca la giusta concorrenza nell’offerta dei servizi, legalità e tracciabilità di ogni singolo lotto di rifiuti avviato a recupero/smaltimento.
Attendiamo quindi che questo nuovo sistema di tracciabilità prenda forma e dal 1° Gennaio 2019 verifichiamo che le nostre attività siano in linea con quanto previsto dalla norma vigente.
Vi ricordiamo che con la cessazione del SISTRI gli articoli di legge a cui far riferimento, dal 1° Gennaio 2019, sono: 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 del testo previgente all’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010.
Resta invece valido l’articolo 194-bis del D.Lgs 152/2006 come modificato a Gennaio 2018 relativamente alla possibilità di inviare le 4° copie dei formulari a mezzo PEC nell’ottica di una completa digitalizzazione del sistema di gestione dei rifiuti.
A livello sanzionatorio occorre far riferimento all’art. 258 del testo previgente all’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010, in relazione alla Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
Per le attività di restituzione dei dispositivi SISTRI, chiavette USB e black-box, sarebbe utile attendere i primi giorni di Gennaio per conoscere se le modalità da applicare sono quelle previste dagli attuali manuali SISTRI o meno.
Chi restituirà quanto pagato negli anni per un sistema che non ha mai funzionato?
Attendiamo il mese di Gennaio 2019 poi probabilmente ci sarà una lotta contro il Ministero.