Lo straordinario? Il tachigrafo non basta a dimostrarlo. Lo ha ribadito una sentenza del 25 marzo scorso della Sezione lavoro della Corte di Cassazione. La sentenza stabilisce che, per provare il lavoro straordinario prestato e la sua quantità effettiva, a un autotrasportatore non è sufficiente esibire unicamente i dischi cronotachigrafici, in originale o in fotocopia, quando l’azienda di trasporto datrice di lavoro contesti la veridicità delle registrazioni. C’è quindi bisogno di ulteriori elementi, anche se indiziari o presuntivi, esibiti dall’interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell’esercizio dei propri poteri istruttori. Solo con queste prove aggiuntive sarà poi possibile ricavare dalle memorizzazioni dei dispositivi le specifiche entità delle prestazioni lavorative.