Il TAR Lazio – Sezione Terza Ter ha accertato l’infondatezza di una nutrita serie di
doglianze sollevate dalle imprese ricorrenti in ordine alle istruzioni operative diramate da
questa Direzione Generale con le circolari prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 e n. 23743 del
27 ottobre 2014 e, al contempo, ha dichiarato cessata la materia del contendere rispetto
ad alcune censure residuali tenuto conto di quanto disposto con la richiamata circolare del
9 marzo 2015.
Tuttavia,il medesimo Tribunale ha ritenuto di accogliere parzialmente talune
eccezioni disponendo:
- l’annullamento “della circolare del 10 luglio 2014 laddove (paragrafo E. 1) prevede il divieto di subcomodato”;
- l’annullamento “della disposizione, di cui a pago 9 della circolare del 27 ottobre
2014, che prevede il divieto di delega generale”; - l’annullamento della “circolare del 9 marzo 2015 nella parte in cui, per le locazioni senza conducente, prevede il pagamento dei diritti di motorizzazione di 9 euro”.
Il testo della sentenza
Download “Sentenza-TAR-sul-comodato-e-trascrizioni-sul-libretto-di-circolazione.pdf”