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Autostrasportatore di 48 anni è stato denunciato e sanzionato per aver manomesso i controlli del proprio mezzo, a danno della sicurezza stradale. La vicenda, secondo quanto riportano fonti della stampa locale, ha avuto origine nei giorni scorsi, durante un normale controllo alla circolazione dei mezzi pesanti in prossimità dell’Interporto di Bentivoglio.

L’autotrasportatore, un cittadino ucraino impiegato in una azienda di trasporti residente nel salernitano, avrebbe manomesso il cronotachigrafo, la scatola nera che registra tempi di guida, velocità e riposo del conducente, che per legge deve essere montata sui mezzi e sincronizzata in tempo reale durante la marcia.

Agli agenti è subito saltato all’occhio che i tempi indicati di riposo non potevano essere veritieri. Dopo alcune verifiche sul mezzo da parte di un tecnico la conferma: la scatola nera era stata alterata. immediata la sanzione per l’autista, così come la sospensione per due mesi della patente, L’uomo dovrà anche vedersela ora con una denuncia PENALE per omissione dolosa di cautele per infortuni sul lavoro.

fonte bolognatoday

 

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Il settore dell’autotrasporto, sempre più in difficoltà, si trova come sempre tra l’incudine ed il martello, da una parte la committenza, che pretende prezzi sempre più bassi, orari di attesa al carico e scarico assurdi, e dall’altra gli organi di controllo su strada (Polizia Stradale) e successivamente Ispettorato del Lavoro.

Pur di non superare i tempi di guida e riposo negli anni, e con l’evoluzione del Cronotachigrafo, si è passati dalla cicca di sigaretta, alla calamita, poi al telecomando e/o interruttore, poi alle schede dei colleghi di lavoro, poi al doppio cronotachigrafo (vedi i mezzi che provengono dalla Polonia), ecc… e chi più ne ha più ne metta.

Ammesso che si riescano a trovare gli altri taroccamenti il telecomando e/o interruttore pur se ben nascosti possono essere scovati facilmente dagli organi di controllo.

Vediamo come, controllando l’assorbimento del cavo che collega il sensore (Kitas 1 oppure il nuovo Kitas 2) si possono riscontrare delle differenze di assorbimento lungo il collegamento dovuto all’interruzione procurata dall’inserimento nell’impianto di un secondo sensore e/o di un secondo cronotachigrafo.

Le differenze sono sensibili parliamo di (milliampére), che però sono importanti in fase di taratura del cronotachigrafo e durante il suo utilizzo nei successivi 2 anni.

Gli agenti di controllo, negli ultimi tempi, per far rispettare il codice della strada e non dare la possibilità di fare un “attentato” alla sicurezza, stanno accompagnando sempre più mezzi nelle officine per far verificare l’intero impianto, dai sigilli manomessi alle interruzioni (volute) sull’impianto.

Ricordo che questa operazione può avere un percorso penale.

Meditate, meditate, conviene accontentare sempre la committenza (che spesso e volentieri dice, sono problemi tuoi, sai quanti ce ne sono fuori che aspettano di prendere il tuo posto?)

Due immagini che dimostrano la differenza in milliampére

controllo regolare

CONTROLLO IRREGOLARE E SANZIONE

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La Cassazione, con la sentenza n. 13937/2017 del 9 marzo (depositata il 22 marzo), conferma la rilevanza penale della manomissione del tachigrafo, giudicandola una rimozione delle tutele finalizzate alla sicurezza dei lavoratori, così come previsto dall’art. 437 codice penale.
E questo dimostra come si stia formando un orientamento preciso, che sicuramente finirà per influenzare le decisioni anche dei giudici ordinari.
Fino a oggi, infatti, la manomissione era molto spesso considerata un reato penale dalla polizia stradale, ma poi quando questa inviava gli atti alla magistratura, nella quasi totalità dei casi il giudice delle indagini preliminari concludeva per il non luogo a procedere in quanto non considerava il fatto in questione come un reato.
Anche nel caso sottoposto al giudizio della Cassazione era avvenuta una cosa analoga. Anche qui cioè il Gip di Asti aveva deciso per il non luogo a procedere in quanto la circostanza è già sanzionata dall’art. 179 codice della strada. In appello però il procuratore della Repubblica notava un evidente contraddizione in questa decisione: l’imputato, nel processo in questione, era il titolare di un’azienda di autotrasporto piemontese (Rosso srl), al quale in ogni caso non può applicarsi l’art. 179 cds.
La sanzione di questo articolo, infatti, colpisce esclusivamente chi «circola» o «il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto… che mette in circolazione» un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con «cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante», punendoli anche se non sono autori della manomissione, a differenza della norma penale.
Ed è proprio questa una delle differenze con cui la Cassazione tiene distinte nella sentenza le due ipotesi: la sanzione da codice della strada e il reato penale.
Per la precisione il reato consiste semplicemente nel porre in pericolo, mediante l’alterazione di uno strumento, la sicurezza dei lavoratori, vale a dire i conducenti del veicolo o, come aggiunge la stessa Corte citando una precedente sentenza, «persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro» (Sez. 1, Sentenza n. 18168 del 20/01/2016), vale a dire nel nostro caso altri utenti della strada.
Se poi effettivamente si dovesse verificare un incidente, questa circostanza è considerata dalla legge come un’aggravante. Le finalità di tutela dell’art. 437 cod. pen. esprimono quindi una specificità propria, non sovrapponibile a quelle del codice della strada.
E quindi anche rispetto al caso in questione va ripetuto il processo, perché la decisione di non luogo a procedere era sbagliata. Infine, va segnalato che nel dispositivo della sentenza, oltre alla manomissione del tachigrafo, compare come ipotesi di rimozione di tutele finalizzate alla sicurezza sul lavoro, anche la manomissione del limitatore di velocità.
Quindi, anche questa dovrebbe essere considerato un reato penale.
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La giustizia italiana è fatta a macchie. Così un trasportatore fermato in un territorio può essere condannato per un comportamento che altrove, invece, non viene giudicato punibile. Il caso esemplare che si reitera con una certa puntualità riguarda l’alterazione o la manomissione del tachigrafo: molto spesso gli agenti della polizia stradale che si trovano di fronte un autista che circola dopo aver inibito il funzionamento dello strumento che serve a registrare i tempi di guida e di riposo lo puniscono con la sanzione amministrativa (molto salata!) prevista dall’art. 179 del Codice della Strada, alla quale aggiungono anche quella penale contenuta nell’art. 437, relativa alla manomissione di equipaggiamenti finalizzati a salvaguardare la sicurezza sul lavoro. A quel punto, poi, devono sottoporre questo capo di imputazione a un giudice. E qui come detto la giustizia risponde in maniera assolutamente diversificata.

Facciamo qualche esempio. Il Tribunale di Brescia nello scorso febbraio 2015 davanti a un caso come quello ipotizzato (nella fattispecie si trattava dell’utilizzo della calamita per interrompere le registrazioni del tachigrafo) ha assolto l’autista perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La giustificazione è lineare: quando uno stesso fatto – com’è appunto la manomissione del tachigrafo – viene punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa, si applica, sulla base dell’art. 9 della legge 24novembre 1981 n. 689, la disposizione speciale. E speciale, in tal caso, va intesa la norma del codice della strada.

Molto simile la posizione del Tribunale di Treviso, che nel novembre 2013 ha ribadito come la disposizione di cui all’art. 179 comma 2 del codice della strada deve ritenersi speciale rispetto a quella di cui all’art. 437 codice penale. Di conseguenza, se si considera il tachigrafo come un apparecchio destinato a prevenire infortuni sul lavoro (e su questo il tribunale solleva qualche perplessità (testualmente dice: “se ne potrebbe discutere”), “chi circola con il cronotachigrafo dopo averlo alterato in modo da impedirne il funzionamento,risponde solo della violazione amministrativa prevista dal codice della strada e non del delitto di cui all’art. 437 del codice penale.

Tutto chiaro, quindi? Neanche per sogno. Perché se ci si sposta un po’ (ma in fondo neppure tanto) e si approda a Cremona le conclusioni del Tribunale viaggiano in direzione completamente opposta. In questo caso, infatti, malgrado la vicenda sottoposta al giudizio del Tribunale fosse praticamente identica (di diverso, se proprio si volesse sottilizzare, c’era un telecomando che governava una centralina elettronica che inibiva il funzionamento del tachigrafo), veniva stabilita la responsabilità penale sia dell’autista sia dell’amministratore delegato dell’azienda di cui questi era dipendente, in quanto – si spiegava nella sentenza –  “la contravvenzione di cui all’art. 179 secondo comma codice della strada non esaurisce la tutela dei beni giuridici messi in pericolo dall’alterazione del cronotachigrafo. Infatti il sofisticato congegno montato sull’autoarticolato, azionabile mediante un telecomando abbinato ad una seconda scheda elettronica appositamente inserita, interrompeva non solo il flusso dei dati alla centralina del cronotachigrafo, ma impediva il funzionamento regolare del limitatore di velocità e dell’impianto frenante abs (anti block system) del mezzo. Di conseguenza esso, in particolare a velocità elevata e durante manovre di emergenza, diventava pericoloso per la sicurezza di chi lo conduceva e ovviamente di tutti gli utenti della strada”. E un dispositivo tale veniva giudicato capace di “realizzare condizioni lesive del diritto allo svolgimento del lavoro in condizioni di sicurezza del conducente e di terzi”.

In pratica a rendere incapace l’art. 179 del codice della strada a diventare speciale rispetto all’art. 437 del codice penale era soprattutto la tipologia dell’alterazione, molto più sofisticata e quindi capace di condizionare negativamente altri dispositivi di sicurezza del veicolo (limitatore e abs) e quindi impossibile da restringere al solo perimetro della manomissione del tachigrafo. Come a dire: con una banale calamita, almeno dal punto di vista penale, l’avrebbe fatta franca. O no?

fonte uominietrasporti