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Circolari

Come già specificato nell’articolo precedente, per evitare la sanzione relativa alla mancata compilazione del modulo delle attività (modulo assenze), come già ribadito, è importante riportare sulla scheda tachigrafica e sui dischi l’attività svolta nelle ore in cui gli stessi non erano inseriti, specificando cosa effettivamente si è fatto in quel tempo che resterebbe “tempo indefinito”.

Precisiamo inoltre che ogni qualvolta il mezzo non è sotto il controllo del conducente la scheda tachigrafica e il relativo disco devono essere tolti.

Un esempio fra tutti è il riposo giornaliero, quando non effettuato a bordo del mezzo così come il riposo settimanale.

Ricordiamo che la scheda tachigrafica ed il disco sono personali dell’autista.

Quando finita l’attività di riposo, o interruzione/pausa al reinserimento della scheda bisogna comunque registrare l’attività svolta, quindi bisognerà, se abbiamo fatto riposo, dire che effettivamente abbiamo fatto riposo.

Se questa procedura viene sbagliata risulterà un tempo indefinito che sulla scheda appare come segue:

? 00:47

questo tempo indicato  non è altro  una pausa/interruzione di 47 minuti.

il campo che vediamo durante la “stampata” segnalata con ? dovrà sempre essere uguale a ? 00:00.

la sanzione che viene  comminata in questo caso sarà pari a 51,00€ per ogni giorno in cui non viene effettuata la registrazione manuale del riposo giornaliero.

Nel caso di attività svolta con il vecchio cronotachigrafo analogico su ogni disco dovrà essere evidenziato il riposo giornaliero effettuando una registrazione manuale.

Per qualunque informazione in merito siamo disponibili con corsi di formazione sul corretto utilizzo del Cronotachigrafo analogico e digitale.

Chiamate i nostri numeri  0736 82693 ed eviterete tantissime sanzioni.

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La “mancata formazione”  o meglio la disinformazione sui tempi di guida e riposo, spesso porta molti autisti ad essere sanzionati sulla strada da parte degli organi di controllo, ma sicuramente per tutte quelle aziende che vogliono viaggiare nella legalità, una formazione specifica eviterebbe di sostenere costi non preventivabili.

Un buon 70% degli autisti, che oggi guidano mezzi per i quali ricade l’obbligo del cronotachigrafo, hanno “subìto” il regolamento 561/2006 e negli anni ci si è basati solo sul sentito dire, su gli altri fanno così, o peggio ancora ci si è data una propria interpretazione adeguandola alle proprie esigenze, e qui si sono inventati l’impossibile,  le ormai obsolete calamite, i telecomandi, gli interruttori, le schede taroccate o quella del collega e/o titolare ed in quest’ultimo caso era sceso poco prima, etc…

La formazione è necessaria e fondamentale per la sicurezza stradale propria e degli altri, ad oggi, un buon 70% degli autisti non ha fatto una formazione adeguata sull’utilizzo dello strumento di controllo delle ore di guida e riposo, le aziende quando assumono dovrebbero chiedere altre alla patente di guida, oltre al CQC un attestato di formazione specifico sulle ore di guida e riposo.

A tal proposito, anche il Ministero dei Trasporti, recependo la direttiva Europea 165/2014, vuole premiare le aziende che fanno vera formazione, andando a eliminare la sanzione relativa all’art. 174 comma 14, ma chiaramente tutto va documentato in modo corretto, non certamente con pseudo o falsi corsi, come è successo e purtroppo ancora succede con il rinnovo del CQC.

 

 

News

Ultimamente sui social e sul web sono state pubblicate, NOTIZIE NON VERITIERE,  in particolar modo legate a future norme che modificheranno il Codice della Strada, se non addirittura già in vigore.

Riportiamo di seguito alcuni esempi:

  •  E’ vietato mangiare,bere,parlare al telefono,comunicare con il Baracchino. (RITIRO PATENTE PER 18 MESI)
  • E’ vietato far salire minorenni sui Camion-tir anche se sono figli,nipoti o altri familiari. (RITIRO PATENTE PER MESI 6)
  • E’ vietato fumare in cabina. (RITIRO PATENTE PER MESI 6)
  • E’ vietato introdurre alcolici all’interno della cabina anche se sono perfettamente chiusi e non utilizzati. (RITIRO PATENTE PER MESI 12)
  • Nel caso in cui il cunducente effettui un viaggio di durata superiore a 5 ore sarà obbligatorio il secondo conducente. (SANZIONE A CARICO DELL’AZIENDA DI TRASPORTO, DA UN MINIMO DI € 1.000,00 AD UN MASSIMO DI € 18.000,00)

Si fa notare che queste notizie si trovano, per la maggior parte, su link che rimandano a siti porno o di giochi online.

 

Per quanto riguarda la legge sul fumo, entrata in vigore lo scorso gennaio, vieta di fumare a bordo dei veicoli solo in presenza, a bordo degli stessi, di donne in gravidanza o di minori. Invece, per il divieto di mangiare e bere alla guida del veicolo risulta che tale comportamento sia vietato sull’Isola di Cipro. Per “far salire” minorenni a bordo del camion, nulla osta sicuramente all’interno di aree private dove comunque vigono le normative assicurative, invece nel caso di trasporto su strada pubblica vigono tutte le regole relative al trasporto di persone “esterne”/non dipendenti della ditta proprietaria del veicolo. Per il trasporto di alcolici anche se sigillati, il presunto ritiro della patente avrebbe una durata paradossalmente superiode a quella del ritiro per guida in stato di ebrezza (motivo per cui è ancor più evidente che la notizia è falsa!

Infine, non risulta assolutamente vero che nel caso in cui il conducente effettui un viaggio di durata superiore a 5 ore sarà obbligatorio il secondo conducente a bordo. La normativa vigente rimane sempre il Reg. CE 561/2006 ed il REG CE 165/2014.

Vogliamo informare tutti gli autisti e tutte le aziende di trasporto che le norme vengono discusse e redatte in sedi diverse dai social, dal web o dal baracchino.

fonte Goliaweb

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Usano telecomandi, magneti ancorati al blocco del cambio, carte conducenti di altri autisti, fusibili che interrompono i contatti elettrici. L’italico (ma anche estero) ingegno applicato scientificamente per fregare la legge. Ma non c’è proprio nulla di cui andare fieri: i trucchi utilizzati per alterare il tachigrafo e bypassare le ore di guida e di riposo sono, oltre che una violazione di legge, un atto di concorrenze sleale mosso contro quelle aziende e quegli autisti – la maggioranza, va detto – che svolgono onestamente il loro lavoro giorno dopo giorno.
Uno spaccato del triste fenomeno lo ha fornito in questi giorni la Polizia stradale di Modena, presentando i dati delle campagne di controllo del 2015 sui veicoli industriali. La Polstrada modenese si è dedicata in particolare al rispetto delle ore di guida e di riposo dei conducenti e alla manomissione e alterazione del tachigrafo, infrazione purtroppo in grande aumento. “Sempre più aziende operanti nel settore – spiega infatti Giancarlo Alberti, sostituto commissario della Sottosezione stradale di Modena Nord – procedono all’alterazione di tale sistema di registrazione, al fine di falsificare i dati relativi alla velocità, ai tempi guida e alle percorrenze chilometriche dei propri autisti”.

I CONTROLLI
Nel corso del 2015, 3.539 pattuglie della Polstrada di Modena Nord hanno effettuato controlli su 20.018 mezzi, di cui circa 10.000 erano veicoli pesanti. Il pattugliamento si è svolto prevalentemente sulle tratte autostradali Parma-Bologna dell’A1 e Modena Pegognaga dell’A22. Nel corso dell’annata sono poi state effettuate 3 campagne Tispol Truck per controllare specificamente i veicoli per trasporto merci nazionali e internazionali, della durata di 7 giorni cadauna. In questo caso sono stati impiegati 12 Centri mobili di revisione (CMR), con 4 pattuglie e 8 operatori, e 12 CTM (Controllo trasporto merci), anche in questo caso con 4 pattuglie e 8 operatori. Le zone ove vengono usati i CMR sono di solito le aree di servizio Secchia Ovest/Est in provincia di Modena o eventuali aree di parcheggio, la Dogana di Campogalliano o l’autoporto di Sassuolo.

I RISULTATI
I controlli hanno portato alla scoperta nel 2015 di 3.397 infrazioni di mezzi pesanti. In particolare, sono state accertate 852 violazioni all’art. 174 CdS (superamento ore di guida), 220 violazioni per alterazione e manomissione cronotachigrafo e limitatore di velocità e 1.025 violazioni alla normativa sul corretto uso del cronotachigrafo.

I SISTEMI PER ‘FREGARE’
La Polizia stradale modenese ha anche fatto un breve, ma utile elenco dei sistemi utilizzati per manomettere il cronotachigrafo. Ecco questa speciale hit parade.
Al primo posto figura l’uso di un impulsore – del costo di circa 3.000 euro – installato sull’apparato cronodigitale, che riceve da un telecomando gestito dal conducente “appositi impulsi per azzerare l’attività del guidatore durante la marcia del veicolo, registrando falsamente tempi di pausa durante la marcia”.
Secondo posto per l’intramontabile magnete ancorato al blocco del cambio, all’altezza del sensore che fornisce i dati di movimento al tachigrafo. Il magnete neutralizza il sistema elettronico del trasmettitore e il veicolo appare fermo anche quando viaggia. Se la potenza del magnete è superiore a quella dell’impulsore si alterano i dati, se inferiore solo la velocità.
Terzo posto per l’inserimento nel tachigrafo della carta conducente di un altro autista non presente in cabina.
Quarto posto per quella che viene definita una new entry, vale a dire il fusibile-ponte per interrompere l’elettricità. Quando viene azionato il dispositivo, si priva il quadro di bordo dell’alimentazione e il tachigrafo non funziona più. In tal modo sul foglio di registrazione compare un tempo di riposo e non di guida.

LE SANZIONI
In caso di infrazione la sanzione ex art. 179  CdS è pecuniaria: da 1.696 a 3.933 euro, con la pena accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi, nonché ladecurtazione di 10 punti e l’obbligo del ripristino del sistema tachigrafico. In caso diutilizzo di carta di altro conducente al titolare della licenza di trasporto viene imposta una sanzione da 814 a 3.260 euro. “A mio parere andrebbe inasprita la sanzione della sospensione delle patenti – aggiunge Alberti – in modo da colpire la concorrenza sleale che si genera”.
Multe, dunque: ma si rischia il carcere? Di fronte alla manomissione del tachigrafo potrebbe infatti scattare anche la denuncia penale, se la si considerasse una rimozione di strumenti finalizzati alla sicurezza sul lavoro, reato previsto dall’art. 437 del CP. “Qui purtroppo non esiste una linea comune delle Procure – conclude Alberti – alcune la recepiscono, altre no. E da noi è il secondo caso”.

fonte uominietrasporti

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Si moltiplicano gli escamotage per eludere la normativa sull’alternanza di ore di guida e di riposo che i conducenti di mezzi pesanti devono rispettare ai fini della sicurezza stradale. Non un cronotachigrafo alterato, ma addirittura due dispositivi che il camionista usava alternativamente per eludere i controlli: è questa, in ordine di tempo, l’ultima trovata smascherata dalla Polizia municipale di Modena.

Uno dei cronotachigrafi era correttamente installato, mentre il secondo era nascosto sotto al letto del camion di proprietà di una ditta anch’essa leccese. Il doppio dispositivo permetteva di far figurare il conducente in riposo nonostante il veicolo fosse in marcia, perché una volta esaurite le ore di guida consentite dal Codice Stradale, il camionista, anziché fermarsi, inseriva il disco nell’altro apparecchio registrando quindi ore di sosta in realtà non effettuate. Il trucco è costato al camionista, un 35 enne di Lecce, una sanzione di circa mille euro e la sospensione della patente per un mese.

L’alterazione del cronotachigrafo e il mancato rispetto dei tempi di riposo sono, insieme all’inefficienza dei mezzi, tra le infrazioni più contestate dagli agenti della Polizia municipale anche durante i controlli effettuati in modo congiunto con il personale del Centro mobile di revisione della Motorizzazione civile. Nell’ultima giornata di controlli sono stati 25 i mezzi pesanti fermati e una quarantina le infrazioni contestate.

La campagna congiunta rivolta ai mezzi pesanti, in particolare a quelli con targa straniera, prosegue anche questa mattina, martedì 24 novembre, in via Dannunzio, zona Modena ovest. Gli accertamenti mirano a verificare l’efficienza dei veicoli e la corretta revisione, il rispetto dei tempi di guida e riposo, eventuali alterazioni del cronotachigrafo, fenomeni di trasporto abusivo. I mezzi fermati dalla Municipale vengono immediatamente sottoposti alla revisione straordinaria condotta attraverso la strumentazione del Centro Mobile che contiene i materiali necessari all’ispezione tecnica dei veicoli, compresa la pesa e il programma di analisi dei cronotachigrafi, mentre gli agenti provvedono a controllare i documenti e a contestare le violazioni. La campagna congiunta di Polizia municipale e Ministero per le Infrastrutture è patrocinata dall’Albo Nazionale degli Autotrasportatori che sostiene la sinergia tra Ministero dei Trasporti e Polizia locale al fine di contrastare l’abusivismo del trasporto merci, del rispetto dei tempi di riposo degli autisti e dei dispositivi obbligatori di equipaggiamento al fine di tutelare la sicurezza stradale.

fonte modenatoday

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Un autista greco proveniente dall’Olanda è stato controllato presso l’area di servizio di Bevano e alla richiesta degli agenti della carta tachigrafica e analizzando i dati risultava che lo stesso guidava ininterrottamente da 16 ore.

Il mezzo trasportava carne suina proveniente dall’Olanda con destinazione il paese ellenico attraverso il porto di Ancona, ma probabilmente per paura di perdere la nave il conducente ha ben pensato di non riposarsi subito, l’avrebbe fatto a bordo della nave durante la traversata.

E’ costata cara perchè le ore di guida massimo 10, non possono essere superate senza un riposo giornaliero, quindi è stato multato per 1260€ e obbligo di effettuare il riposo, ma non nella cabina di una nave ma bensì sul mezzo.

Mi viene da pensare perchè l’autista aveva così tanta fretta di arrivare? qualcuno aveva stabilito per lui i tempi di guida? il suo committente decideva come doveva essere effettuato il trasporto? Peccato che l’impresa è straniera quindi tutto passerà liscio, ma se fosse stata un’impresa italiana sarebbe stata sanzionata tutta la filiera ( (il decreto leg. N.286 del 2005, all’art. 7) prevede pure che se il conducente di un veicolo ha “violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale” ne rispondono con lui anche il committente, il caricatore e il proprietario delle merci trasportate, almeno quando “le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate”

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Alla guida senza sosta per 22 ore, violando le normative relative ai tempi di guida  e riposo. L’uomo è stato fermato durante un servizio di pattugliamento lungo l’autostrada A14 Bologna-Taranto il autotrasportatore greco di 40 anni è stato sanzionato dagli agenti della Polizia Autostradale di Forlì, all’altezza del casello. Il mezzo con un carico di carne destinato in Grecia, stato sanzionato con 1200€ di multa e ritirati i documenti bloccando il quarantenne autista greco fino al completamento del riposo giornaliero.

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La polizia municipale, sempre alla ricerca di sanzioni da effettuare agli autotrasportatori, sta emettendo verbali relativi al paese di inizio attività e fine attività giornaliera.

Ricordiamo che è obbligatorio inserire nel cronotachigrafo digitale il luogo di partenza (Italia) e il luogo di fine (Italia) qualora il trasporto effettuato termini ed inizi nello stesso paese, ogni giorno, così come previsto dall’art. 34 comma 7 del reg. 165/2014.

A titolo esplicativo un conducente che parte dalla sede dell’azienda (esempio Canicattì) inserirà o con il menu luoghi sul cronotachigrafo o all’inserimento della scheda il simbolo I (Italia), e alla fine del viaggio, comunque all’inizio del riposo giornaliero il luogo di arrivo (esempio Barletta), nuovamente o dal menu luoghi o estraendo la scheda il simbolo I (Italia).

Le sanzioni comminate sono di 51€ per ogni giorno in cui manca il Paese di inizio e fine, considerati i 28 giorni di calendario che possono essere verificati si può arrivare a 20-22 sanzioni,  considerato che per ogni giorno viene emesso un verbale che viene notificato a mezzo posta(spese notifica 14,80) il totale della sanzione è pari a 65,80€, oltre alla comunicazione all’Ispettorato del Lavoro.

Art. 34 Reg. 165/2014 clicca qui sotto

Download “estratto-reg-165.2014-art-34.pdf”

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