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Tempi di guida e riposo, come potrebbero cambiare le regole

Il  4 giugno 2018, la Commissione Trasporti del Parlamento Europeo ha approvato, con alcuni emendamenti, la proposta di modifica avanzata dalla Commissione Europea sui tempi di guida e di riposo degli autisti di veicoli industriali. Questo è un primo passaggio, che poi sarà discusso con il Consiglio dei ministri europeo. I sindacati hanno già dichiarato guerra al testo approvato il 4 giugno, quindi la sua approvazione integrale in Aula non è scontata. Intanto vediamo che cosa potrebbe cambiare con le modifiche passate in commissione.

Il periodo massimo di guida giornaliera resta di nove ore, che può essere esteso a dieci ore, ma non più di due volte la settimana. Ogni quattro ore e mezzo di guida resta il riposo obbligatorio di 45 minuti, che però si potrà prendere, oltre che in una volta sola, anche in più periodi di almeno 15 minuti ciascuno (per esempio tre periodi di 15 minuti o uno di 30 e uno di 15 minuti). Se l’autista sta rientrando nella sede dell’azienda di autotrasporto, può guidare fino due ore in più, purché abbia svolto un riposo di almeno 30 minuti. Se lo fa, deve segnare tale circostanza sulla stampata del cronotachigrafo e deve recuperare tale tempo supplementare entro la fine della terza settimana che segue la settimana in questione.

Il testo affronta anche le attività svolte dall’autista oltre la guida del veicolo, come per esempio il carico e lo scarico, la ricerca di un parcheggio, la manutenzione, l’organizzazione del lavoro. In questo caso, il testo afferma che tale tempo deve essere considerato sia per determinare l’orario di lavoro, sia per un adeguato riposo e per determinare la sua retribuzione.

I maggiori cambiamenti riguardano il riposo settimanale. Resta la distinzione tra quello regolare e quello ridotto, ma cambiano le regole per prenderlo. Il tempo di guida settimanale non deve superare le 56 ore e quello di due settimane consecutive le 90 ore. Il primo cambiamento prevede una maggiore flessibilità nel prendere il risposo settimanale, che potrà essere preso in tre modi diversi considerando un periodo di quattro settimane consecutive di guida.

  • Il primo è prendere un riposo regolare una volta ogni settimana;  
  • il secondo è prendere due periodi di riposo regolare di almeno 45 ore e due periodi ridotti di almeno 24 ciascuno;
  • il terzo è prendere tre periodi regolari di 45 ore ciascuno e uno ridotto di almeno 24 ore.

Nel secondo e terzo caso, i periodi di riposo settimanale ridotto devono essere sempre compensati con un riposo preso in una volta sola prima della terza settimana che segue la settimana in questione. Il riposo settimanale non deve iniziare dopo la fine di sei periodi di 24 ore contati dalla fine del precedente riposo settimanale. Ogni riposo preso in compensazione di un riposo settimanale ridotto deve essere sempre attaccato a un riposo settimanale regolare di 45 ore.

L’azienda di autotrasporto deve organizzare i viaggi per permettere all’autista di trascorrere almeno un riposo settimanale regolare o uno di recupero di uno ridotto di almeno 45 ore nel suo domicilio, o in un’altra località di sua scelta, prima della fine di ogni periodo di guida di tre settimane consecutive. L’azienda deve anche fornire i mezzi per portare l’autista al suo domicilio se il veicolo si trova lontano dalla sede.

Il testo affronta in modo dettagliato la questione del riposo nella cabina del camion, in particolare quello settimanale. Quest’ultimo è vietato farlo, a meno che il camion non sia fermo in un’area di parcheggio con adeguati servizi per l’autista e requisiti di sicurezza. A tale proposito, il testo fornisce un elenco dettagliato di tali requisiti, che devono essere autocertificati e controllati periodicamente dallo Stato in cui si trova l’area di sosta. Tali aree sono adatte per il riposo giornaliero, settimanale regolare e ridotto e quello preso come compensazione. Ovviamente, la cabina deve essere equipaggiata con zona letto e il veicolo deve essere sempre fermo.

Se il veicolo non è fermo in tali aree di sosta certificate, l’autista deve svolgere il riposo settimanale regolare e ridotto o quello in compensazione in una sistemazione appropriata, che non sia la cabina del camion e che abbia adeguati servizi per dormire e per l’igiene del conducente. L’autista può anche trascorrere il riposo nel suo domicilio o in un luogo privato a sua scelta. Se il conducente trascorre il riposo in un luogo a pagamento, il conto deve essere pagato dall’azienda di autotrasporto.

Il testo approvato stabilisce che in certe condizioni, il riposo può essere preso anche nei trasferimenti del veicolo in treno o in traghetto, nell’ambito di un trasporto combinato accompagnato. Il testo parla di riposo giornaliero e di riposo settimanale ridotto, che deve essere preso in una cabina o in una cuccetta. Se imbarcato su un traghetto che naviga per almeno dodici ore, può essere preso a bordo anche il riposo settimanale regolare, purché l’autista abbia una cabina. Nel caso di riposo giornaliero e settimanale ridotto, l’autista può interromperlo per attività necessarie, ma al massimo per un’ora.

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