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Tempi di guida e riposo – cosa potrebbe cambiare?

LA PMIA appoggia pienamente la proposta avanzata, sulla necessità di cambiare la normativa sui tempi di guida e di riposo e in particolare  su quell’art. 12 del regolamento (CE) n. 561/2006 nel quale vengono previste delle deroghe ai periodi massimi di guida soltanto per consentire un punto di sosta appropriato. Sul punto l’Europa non fornisce molte vie di scampo e, come ha avuto modo di chiarire la Corte di Giustizia europea, in ogni caso l’autista può utilizzare la deroga soltanto per motivi che siano conosciuti prima di intraprendere il viaggio. Insomma, situazioni inaspettate e imprevedibili, indipendenti dalla sua volontà. In più anche l’impresa di trasporto deve pianificare con cura il viaggio dell’autista, anche prendendo in considerazione, per esempio, gli ingorghi che si verificano regolarmente o le condizioni meteorologiche. Ma se poi effettivamente accade l’imprevisto, l’autista, senza mettere a repentaglio la sicurezza stradale, indica a mano la natura e il motivo di tale deroga sul foglio di registrazione o nel tabulato dell’apparecchio di controllo.

Sarebbe opportuno inserire la possibilità di concedere agli autisti di poter usufruire di una “tolleranza” di almeno 45 minuti, laddove debbano raggiungere per l’appunto un punto di sosta appropriato. Altrimenti – si osserva – “è assurdo che un autista debba dormire sul proprio veicolo anche se si trova a pochi km dalla sua destinazione finale”. Senza considerare che, in vista dell’apertura del database dell’Albo sulla regolarità delle imprese, sarebbe “sproporzionato” punire oltre modo delle imprese, soltanto per infrazioni ‘minime’ oppure per situazioni dettate dalla necessità di raggiungere un punto di sosta senza compromettere la sicurezza, a tal proposito basta portare come esempio le ultime modifiche apportate dalla Francia insieme ad altri paesi sull’obbligo di effettuare il riposo settimanale non sul mezzo ma bensì in hotel, proprio per garantire un riposo adeguato.

Inoltre è evidente che l’applicazione delle deroghe previste dall’articolo 13 del Regolamento (CE) 561/2006. Per la precisione l’Europa consente 17 deroghe possibili e, tanto per fare un esempio, la Germania le ha applicate tutte. L’Italia, invece, si è accontentata soltanto di 5 deroghe. “Questo comporta che le nostre aziende siano penalizzate oltremisura rispetto a quelle estere”. Le deroghe in questione sono quelle relative, per esempio, ai veicoli che operano sulle isole, quelli che trasportano valori o animali vivi in un raggio di 100 km. Ma bisogna chiamare in causa anche quelle che operano nei distretti produttivi (legno, ceramiche, siderurgico) che percorrono pochissimi km. “Queste dovrebbero essere esentate dall’uso del cronotachigrafo in caso di percorrenze brevi entro i 100 km giornalieri”.

Ultima, ma non ultima, sarebbe opportuno, nell’ambito della riforma del Codice della strada, modificare il comma 14 dell’articolo 174 del CDS sulla responsabilità dell’impresa per le infrazioni dei propri conducenti.
“Appare paradossale che a fronte di un’infrazione ‘lieve’, come ad esempio il mancato rispetto di un periodo di guida di un minuto, all’impresa venga comminata una sanzione pecuniaria di 327 euro; riteniamo invece che le imprese virtuose, ossia quelle che formano i propri conducenti in modo periodico e serio, non debbano essere penalizzate in questa fattispecie e che debba essere previsto un metro di giudizio che tenga conto dell’operato dell’azienda”.

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