La norma sui tempi di guida e riposo 561/2006 all’art. 8 comma 6 recita, nella traduzione italiana, quanto segue:
“6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: — due periodi di riposo settimanale regolare, oppure — un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.”
L’interpretazione data dalla norma da la possibilità di recuperare le ore di recupero riposo settimanale anche non in blocco, ma una circolare del Ministero del Lavoro modifica questa interpretazione in questo modo:
Appare evidente come una interpretazione meno restrittiva, pur nel rispetto degli espliciti vincoli normativi (le tre successive settimane di tempo per la fruizione, e l’attaccamento delle frazioni di riposo compensativo a periodi di almeno 9 ore) permetta, in effetti, una maggiore “libertà'” nella organizzazione oraria del trasporto su strada. E tuttavia, in merito, può essere affermato che tale aspetto non è contemplato fra le finalità della normativa. Al contrario, un’applicazione flessibile della norma sul territorio nazionale potrebbe generare effetti di dumping fra gli operatori economici dell’Unione Europea, ostacolando il mercato concorrenziale dell’autotrasporto che invece il Reg. 561/2006 (cfr. art. 1) intende garantire.
A tal proposito la circolare che alleghiamo sanziona una compensazione non integrale del riposo settimanale ridotto ai sensi dell’art. 174, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come novellato dalla L. 120/2010.
Ministero_Lavoro_circolare_29_aprile_2015_riposo_settimanale_autisti