Come già in passato precisato ogni azienda deve provvedere alla formazione sul Cronotachigrafo per evitare la sanzione accessoria (art. 174 comma 14) pari a 333,00€
L’attestato rilasciato al momento del corso di formazione ha validità 5 anni, ma ogni anno va fornito al dipendente il documento di istruzione aggiornato, sempre in occasione della scadenza del dell’annualità del corso.
Il reg. 165/2014 all’art. 33 precisa che deve essere l’azienda a formare il proprio personale viaggiante, predisponendo corsi di formazione sul reg 561/2006 e sul reg. 165/2014.
Ultimamente, causa la mancanza di autisti, c’è una migrazione costante di conducenti che cambiano nell’arco di un anno più datori di lavoro ed in questo caso nasce un problema.
Il reg, 165/2014 recita all’articolo 33 quanto segue:
Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi.
Ora nasce un dubbio immaginiamo di avere un attestato sul corso Crono dove deve essere scritto: dipendente dell’azienda di trasporto merci per conto Terzi/proprio, iscritta all’albo autotrasporto n. e per le aziende conto terzi iscritte al REN n., ci sarebbero delle discordanze tra il datore di lavoro attuale e quello scritto sull’attestato, quindi si presume che l’azienda non ha fatto la formazione prescritta e gli organi di controllo possono non ritenere valido l’attestato.
Le imprese di trasporto provvedono a consegnare al dipendente “formato” un documento di istruzione che deve essere rinnovato di anno in anno in base alla data del rilascio dell’attestato del corso Cronotachigrafo.
Inoltre l’azienda ogni 90 giorni (in occasione dello scarico dati del Cronotachigrafo) deve provvedere a comunicare al dipendente le eventuali infrazioni commesse a mezzo lettera possibilmente con data certa e ricevere dal dipendente in forma scritta tutte le informazioni in merito.
Tutta questa documentazione deve essere tenuta dall’azienda per almeno 1 anno.